DIRETTIVA OMNIBUS in vigore dal 1° Luglio
Il prossimo 1° luglio entrerà in vigore il decreto legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, provvedimento con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva comunitaria n. 2161/2019, meglio conosciuta come Direttiva Omnibus.
OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA OMNIBUS
Le nuove norme hanno l’obiettivo dichiarato di proteggere il consumatore contro il rischio che agli sconti che gli vengono offerti per indurlo ad acquistare un dato prodotto non corrisponda, nella realtà, il vantaggio promesso.
Si tratta della medesima esigenza che aveva guidato l’introduzione della norma (art. 15 del d. lgs. 114/98), secondo la quale in occasione delle vendite promozionali deve essere indicato anche il prezzo normale del prodotto e la percentuale di sconto offerta.
La concreta esperienza ha, tuttavia, fatto emergere l’insufficienza di questa regola, che evidentemente non impediva al venditore di aumentare strumentalmente il prezzo normale del prodotto per fruire dei vantaggi della promozione (maggiori vendite), senza sopportarne il peso (reale riduzione del prezzo).
Il legislatore è nuovamente intervenuto, introducendo la regola secondo la quale l’imprenditore che offra in vendita un prodotto a prezzo ridotto per un certo periodo è ora tenuto a indicare al pubblico anche il prezzo più basso che ha praticato nei trenta giorni precedenti (prezzo precedente).
Quando si applica?
Ogni qualvolta sia prevista un’offerta promozionale (annuncio che dà l’impressione al consumatore di trovarsi di fronte a una diminuzione del prezzo di vendita di un determinato bene in uno specifico lasso di tempo, rispetto a quello precedentemente applicato dal venditore), quindi una riduzione di prezzo o uno sconto in termini percentuali.
Cos’è il prezzo precedente?
Il “prezzo precedente” da assumere quale riferimento per l’annuncio di riduzione di prezzo è quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni nel punto vendita.
Come vanno esposti i prezzi in promozione?
Il “prezzo precedente” deve essere rappresentato come prezzo di riferimento sul quale calcolare la riduzione percentuale dello sconto o del ribasso.
Quando non si applica?
→ Pubblicità comparativa con i prezzi praticati dai concorrenti, secondo le regole che la disciplinano;
→ I casi in cui la riduzione del prezzo è subordinata a specifiche condizioni diverse dal mero acquisto del prodotto come:
- operazioni a premio
- programmi fedeltà
- coupon per acquisti futuri vincolate all’acquisto di un determinato prodotto
- sconti che si basano sulla quantità di prodotti acquistati.
→ promozioni soggette a condizioni (ad es. il 3 per 2) e altri sconti quantitativi o -omaggi su acquisti particolari (ad es. crema solare in regalo sull’acquisto di uno integratore);
→ omaggi legati ad un determinato valore degli acquisti effettuati;
→ le offerte ad personam, come riduzioni riservate a un consumatore specifico in circostanze particolari, ad esempio al momento dell’iscrizione al programma fedeltà o in occasioni speciali (ad es. il matrimonio o il compleanno),
→ le riduzioni di prezzo con oggetto indeterminato, ad esempio sconto del 20% sul prodotto più caro del carrello o buoni utilizzabili fino ad un numero massimo all’interno di un paniere;
→ i buoni sconto, i voucher destinati a una categoria determinata di consumatori e il c.d. cash back;
→ i vantaggi derivanti al consumatore nel caso di vendite abbinate (ad es. le offerte di due o più prodotti ad un prezzo speciale inferiore rispetto alla somma dei prezzi dei singoli prodotti);
→ gli annunci generici sulla convenienza derivante dall’applicazione di prezzi continuativi come “prezzi bassi sempre”, “bassi e fissi”, o “da noi la migliore convenienza”.
Inoltre, sono esclusi dalla norma tutti i prodotti deperibili, pertanto per tutti quei beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente quindi soggetti a sconti e promozioni per agevolarne la vendita.